Articolo 1 – Ente gestore, denominazione, natura e sedi scolastiche
La Fondazione F.U.L.G.I.S. (nel seguito “Fondazione”) gestisce gli Istituti Scolastici Secondari di II Grado: a) il Liceo Linguistico Internazionale “Grazia Deledda” e b) l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Duchessa di Galliera”. Le attività scolastiche sono disciplinate dal presente Regolamento ai sensi dell’art. 2 del Regolamento Generale della F.U.L.G.I.S. Alla data odierna i Civici Istituti Superiori hanno sede:
Articolo 2 – Scopi e finalità
RICONOSCIMENTO PERIODI TRASCORSI PRESSO ISTITUZIONI SCOLASTICHE STRANIERE
Essendo sempre più alto il numero dei nostri studenti che decide di trascorrere un periodo di studio all’estero, si rileva la necessità di stabilire regole trasversali comuni a tutti gli studenti del nostro Liceo.
Un periodo trascorso all’estero è senz’altro per lo studente un arricchimento culturale e personale notevole e pertanto tale soggiorno va aiutato e guidato da tutto il Consiglio di Classe sia nella sua fase preparatoria che al rientro.
E’ importante riconoscere una validità formativa a tutto campo a tale esperienza, che non può e non deve essere sovrapponibile al nostro curriculum scolastico. E’ in questo senso che va riconosciuta tale esperienza, in un confronto fra realtà diverse, come momento di crescita e maturazione che non solo arricchisce lo studente ma che può avere una ricaduta positiva su tutta la classe se opportunamente guidata ed aiutata dai docenti.
A tal fine si fa riferimento alla normativa ministeriale vigente ed in particolare: il secondo capoverso dell’Art. 14 del Regolamento dell’autonomia scolastica stabilisce che “le istituzioni scolastiche provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la documentazione, la valutazione, il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all’estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione dei crediti e debiti formativi, la partecipazione a progetti territoriali e internazionali, la realizzazione di scambi educativi internazionali. (…)”.
Art. 192, comma 3, del D.L.vo 297/94 che prevede:
Circolare n. 181 del marzo 1997 che:
Circolare n. 236 del 8 ottobre 1999 che:
Premessa
Un’esperienza di studio all’estero per un periodo piuttosto lungo (semestre o anno intero) è sicuramente formativa per lo studente che la attua, perché comporta il doversi confrontare con difficoltà e momenti critici di vario tipo. Per superarli deve imparare ad organizzarsi, prendere decisioni ed agire senza poter contare sull’aiuto della famiglia, dei docenti, degli amici. Trovandosi in un contesto del tutto nuovo, deve saper sviluppare positive relazioni interpersonali, comunicare con gli altri usando i loro modi di esprimersi, aumentare l’adattabilità a situazioni sociali diverse, capire la natura delle differenze culturali. Dal punto di vista didattico deve acquisire il sapere delle discipline di studio mostrando capacità adattative alle nuove relazioni, lingua, metodologie. Il liceo ritiene che il momento migliore per effettuare questa esperienza si colloca nell’ambito del quarto anno.
La normativa di riferimento
Procedure
Prima della partenza dello studente
A) Lo studente che intende effettuare un periodo di studio all’estero deve informare il coordinatore del proprio consiglio di classe. Per ragioni organizzative, si auspica che tale informazione pervenga con ampio anticipo rispetto ai consigli di classe.
B) Il Consiglio di classe esprime alla famiglia un parere motivato sull’opportunità di svolgere un periodo di studio all’estero e sulla durata del soggiorno, sulla base delle competenze evidenziate dallo studente, anche in relazione al possesso di basi culturali sufficienti a permettere, al rientro, un proficuo reinserimento nella classe. Tale parere resta non vincolante per le famiglie, tuttavia, nel caso in cui lo studente riporti una o più sospensioni di giudizio ovvero non consegua un profitto sufficiente in tutte le materie, la scuola sconsiglia il soggiorno in questione. Qualora la durata del soggiorno sia inferiore all’anno scolastico, è da preferirsi, ove possibile, che sia effettuato nel primo periodo dell’anno.
C) Il Consiglio di classe indica allo studente e alla famiglia il nome di un docente di riferimento (tutor o coordinatore di classe) con cui tenersi in contatto e che sia disponibile a essere il tramite tra l’alunno e il medesimo Consiglio di classe durante il periodo di permanenza all’estero.
D) È auspicabile che, già prima della partenza, lo studente presenti al tutor/coordinatore di classe il piano di studi, che deve risultare il più possibile conforme alla programmazione nazionale.
E) Lo studente è tenuto ad iscriversi regolarmente all’anno successivo presso la scuola italiana e a regolarizzare il pagamento del contributo scolastico.
Durante la permanenza dello studente nella scuola estera
A) Lo studente (o la famiglia) è tenuto a fornire al suo tutor o al coordinatore di classe il nominativo di un docente referente della scuola estera in grado di fornire al consiglio di classe (in inglese, francese, tedesco o spagnolo) tutte le informazioni ritenute necessarie sul suo percorso scolastico.
B) Lo studente (o il docente referente della scuola estera) deve comunicare al tutor le materie seguite nella scuola ospitante gli argomenti affrontati e i risultati conseguiti anche in itinere. Inoltre, la famiglia è tenuta a mantenere i contatti con la scuola italiana al fine di informarsi su eventuali incombenze amministrative di vario tipo riguardanti lo studente stesso.
Al rientro dello studente
A) Lo studente è tenuto a consegnare il prima possibile tutta la documentazione attestante la frequenza della scuola all’estero (diploma conseguito, pagelle, corsi sostenuti e valutazioni nelle singole materie). Nel caso in cui la scuola estera non rilasci un diploma, lo studente dovrà comunque richiedere la documentazione (in genere un certificato di frequenza e di valutazione) che attesti la frequenza e il profitto nelle singole materie. Sarà inoltre cura dello studente provvedere alla traduzione, qualora i documenti siano redatti in lingua diversa dall’inglese, francese, tedesco o spagnolo.
B) Il docente tutor raccoglie tutti i materiali consegnati dallo studente, i suoi risultati e la certificazione di competenze e di titoli acquisiti per sottoporli in copia al Consiglio di classe.
Presenterà il percorso formativo dell’allievo indicando le aree di studio e gli argomenti svolti dando così la possibilità al Consiglio di classe di riconoscere formalmente il percorso attuato durante l’esperienza nella scuola estera e di verificare la coerenza con gli obiettivi didattici previsti dai programmi di insegnamento italiani.
C) Nello scrutinio finale il Consiglio di classe delibera in ordine alla riammissione dell’alunno, che, come previsto dal DM 80 del 3 ottobre 2007 e dalla relativa OM 92 del 5 novembre 2007, deve avvenire senza carenze relative alle materie studiate nel corso dell’anno. In questa fase, il Consiglio di classe individua le materie non comprese nel piano degli studi compiuti presso la scuola estera che saranno oggetto di un accertamento volto ad appurare il possesso dei contenuti essenziali propedeutici all’anno successivo.
D) Le valutazioni conseguite delle materie seguite all’estero (opportunamente calibrate con la valutazione decimale in uso) e al rispetto delle procedure indicate dal liceo costituiscono la base di determinazione della media che colloca lo studente nella fascia di oscillazione del credito scolastico, mentre il credito formativo può essere attribuito in base alla relazione della scuola ospitante.
E) Questa procedura viene seguita anche per gli studenti che frequentano all’estero soltanto il secondo semestre. In questo caso, qualora lo studente riporti valutazioni trimestrali insufficienti, la scuola sconsiglia il soggiorno in questione. Per gli studenti che frequentano all’estero il primo semestre i tempi di verifica saranno opportunamente programmati al rientro.
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Per quanto riguarda la normativa, la C.M. 291/1992, la C.M. 623/1996, il D.P.R. 275/99 e il D.P.R. 347/00 e in seguito la Nota ministeriale del 3 /2/ 2016 Prot. 674 e successivi chiarimenti della Nota del 14/ 3/2016 Prot. 2059 stabiliscono che:
SCAMBI
Il regolamento scambi segue le direttive della normativa citata in premessa.
Possono partecipare agli scambi le classi tanto del biennio che del triennio. E’ opportuno che i docenti accompagnatori appartengano alle classi frequentate dagli alunni partecipanti e che almeno uno degli accompagnatori possieda un’ottima conoscenza della lingua del Paese da visitare, o di una lingua veicolare.
Gli scambi devono essere proposti e approvati dal Consiglio di classe al più tardi nella prima riunione dell’anno scolastico nel quale si intende effettuarli, e devono avere l’approvazione della Commissione viaggi, la cui esecuzione viene garantita dal Coordinatore didattico.
Per le sezioni internazionali si propone almeno uno scambio nell’arco del quinquennio.
CORSI LINGUISTICI (Viaggi di integrazione alla preparazione di indirizzo)
Il corso è un’attività finalizzata all’apprendimento di una lingua o all’approfondimento di
un’altra materia del curriculum. Più in particolare, è da considerarsi importante non solamente frequentare corsi di lingua e civiltà, ma anche vivere quelle esperienze (come conferenze, visite ad Enti culturali, corsi su temi specifici, facenti parte del curriculum scolastico) che costituiscono una
grande opportunità di immersione totale nella vita, nelle abitudini, nella cultura stessa del Paese
ospitante e sono particolarmente indicate per coloro che, possedendo già una buona conoscenza
linguistica, intendono migliorare la capacità di conversazione e la conoscenza del Paese e la preparazione alle certificazioni linguistiche.
I soggiorni all’estero anche per singoli allievi o di breve durata richiedono l’approvazione del Consiglio di classe a cui appartengono gli alunni partecipanti.
E’ opportuno che al termine di uno scambio o di uno corso il materiale prodotto (diari, filmati, materiale illustrativo, ecc.) resti a disposizione della scuola quale documentazione del lavoro svolto.
Delibera del Consiglio d’Istituto del
Art. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI
Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:
Art. 2 – FINALITA’
1. Il presente Regolamento è redatto con finalità educative e si prefigge di:
a) tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell’Istituzione Scolastica, come sancito dall’art. 32 della Costituzione e dal Decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico della Salute e della Sicurezza );
b) prevenire l’abitudine di fumare;
c) incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
d) garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
e) fare della scuola un ambiente “sano”, basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui;
f) far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all’aperto di pertinenza dell’istituzione scolastica (articolo 4 della Legge 8 Novembre 2013, n. 128);
Art. 3 – SPAZI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO
1. E’ stabilito il divieto di fumo, anche per le sigarette elettroniche, in tutti i locali e nelle aree all’aperto di pertinenza dell’istituto scolastico.
2. In tutti gli ambienti scolastici sono apposti cartelli con l’indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, e a tutti i docenti e il personale ATA che sono responsabili per la vigilanza, spetta rilevare le violazioni.
3. Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l’obbligo di vigilanza e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili preposti individuati dal Dirigente Scolastico
4. Le sanzioni sono applicate a chiunque viola il divieto di fumo: studenti, personale docente e ATA, genitori ed esterni presenti negli spazi interni ed esterni del Liceo Linguistico Internazionale “G.Deledda”.
Art. 4 – SANZIONI
1. Così come stabilito dall’art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall’art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001 n. 448, e dall’art. 10 Legge 689/1981, come modificato dall’art. 96 D. Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 27,50 a €. 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
2. Peraltro, in applicazione dell’art. 16 della Legge n. 689/1981, il pagamento viene previsto sempre con un importo pari a doppio del minimo, quindi pari a € 55,00.
3. Coloro che non fanno rispettare le singole disposizioni, vale a dire tutto il personale docente e ATA, preposti al controllo dell’applicazione del presente regolamento, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220,00 a € 2.200,00.
4. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente
5. La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti sarà presa in considerazione nella valutazione del comportamento. In caso di recidiva, il Consiglio di Classe, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, può decidere l’applicazione di provvedimenti disciplinari in quanto violazione di un regolamento scolastico.
4. L’interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l’inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. La scuola rilascerà una ricevuta all’interessato.
Art. 5- ALTRE NORMATIVE (Pagamento, procedura di accertamento, disposizioni disciplinari)
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.
Il telefono cellulare è ormai un oggetto d’uso presente tra i giovani e i giovanissimi. Come tutti i genitori sanno, il cellulare non è solamente un telefono, ma è uno strumento dotato di altre valenze tecnologiche che ne rendono l’uso ampiamente vario e ricco (fotocamere, video, messaggistica, internet, ecc.)
È facile, quindi, che i ragazzi, abituati a farne un uso continuo, se ne avvalgano anche durante le ore di lezione, con effetti negativi per se stessi e per gli altri.
Come avviene ormai in quasi tutti i Paesi europei, anche in Italia l’uso del cellulare a scuola è vietato. Lo ha disposto il Ministro dell’istruzione con una direttiva (cfr. direttiva 15 marzo 2007), impegnando tutte le istituzioni scolastiche a regolamentare l’uso a scuola, con esplicito divieto durante le lezioni.
Il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponde ad una generale norma di correttezza, perché l’uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa sia per i compagni. Ma l’uso, come ha precisato la direttiva ministeriale, oltre che una grave mancanza di rispetto verso l’insegnante, costituisce un’infrazione disciplinare.
Nei regolamenti di istituto sono previste norme e regole relative al divieto di uso del cellulare, compresa quella del ritiro temporaneo del telefono, in caso di uso scorretto o senza controllo in mano a minori.
Riguardo al sequestro, è bene precisare che la scuola non può trattenere il cellulare sequestrato oltre il termine dell’attività didattica, ma, in casi di scorretto comportamento dell’alunno, può anche decidere di restituirlo direttamente ed esclusivamente nelle mani dei genitori.
In sede di iscrizione i genitori sono invitati a informarsi presso la segreteria della scuola sulle regole che il Consiglio di istituto ha disposto per l’uso corretto del telefono cellulare a scuola.
Resta inteso, come ha precisato anche la direttiva ministeriale, che nel caso in cui, durante lo svolgimento delle lezioni, vi siano eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, può esservi l’autorizzazione del docente.
La scuola deve, in ogni caso, garantire, come è sempre avvenuto, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa.
Nei casi di particolare ed estrema gravità, in cui vi siano fatti di rilevanza penale o situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone, anche riconducibili ad episodi di violenza fisica o psichica o a gravi fenomeni di “bullismo” –ha precisato la direttiva ministeriale – sarà possibile applicare sanzioni più rigorose che potranno condurre anche alla non ammissione allo scrutinio finale o all’esame di Stato conclusivo del corso di studi.
Il divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le lezioni, vale anche per il personale docente, come già previsto da una circolare ministeriale (cfr. circolare n. 362 del 25 agosto 1998 ).
USO DEL CELLULARE A SCUOLA E SANZIONI DISCIPLINARI
(Allegato al regolamento di Istituto)
1. L’uso dei cellulari da parte degli studenti, durante lo svolgimento delle attività didattiche (dalle ore 8.00 alle ore 13.45 nei giorni senza rientro pomeridiano, dalle ore 8.00 alle 16.20 nei giorni con rientro pomeridiano) è vietato. Il divieto deriva dai doveri sanciti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1998).
2. La violazione di tale divieto configura un’infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni.
Le sanzioni disciplinari applicabili sono state individuate dal nostro istituto in modo tale da garantire, con rigore ed in maniera efficace, il rispetto delle regole, della cultura della legalità e della convivenza civile.
4.Il divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le attività di insegnamento e di apprendimento, vale anche per il personale docente e ATA come già previsto con circolare ministeriale (n. 362 del 25 agosto 1998).
5. Docenti e personale amministrativo ed ausiliario hanno doveri deontologici e professionali sia di vigilanza sui comportamenti degli studenti in tutti gli spazi scolastici che di tempestiva segnalazione alle autorità competenti di eventuali infrazioni. L’inosservanza di questo dovere è materia di valutazione disciplinare.
SANZIONI DISCIPLINARI
1. Se l’alunno viene scoperto dal docente o dal personale con il cellulare acceso si procede all’acquisizione temporanea dell’apparecchio allo scopo di evitare che il minore commetta delle irregolarità.
2. Qualora l’alunno si rifiuti di consegnare il cellulare, il docente ne prenderà atto riferendo al Coordinatore didattico anche ai fini di una sanzione disciplinare più severa.
3. Il cellulare da ritirare dovrà essere prima spento dall’alunno stesso
4. Il cellulare sarà consegnato alla segreteria all’incaricato presente, che inviterà telefonicamente la famiglia a ritirarlo, prima della fine delle lezioni, dal Coordinatore Didattico
5. Qualora i genitori non si presentino a ritirare il cellulare prima della fine delle lezioni, lo stesso sarà riconsegnato direttamente all’alunno.
6. All’alunno scoperto con il cellulare acceso per la prima volta non verrà comminata la sospensione.
7. Per l’alunno recidivo sarà comminata una sospensione da uno a cinque giorni, con gradualità.
8. All’alunno che si rifiuti di consegnare il cellulare al docente sarà comminata una sanzione da uno a cinque giorni di sospensione per grave mancanza di rispetto delle regole.
9. Il docente che scopre un alunno in fase di videoripresa informa immediatamente il Coordinatore Didattico del fatto allo scopo di verificare se esistano o meno gli estremi della violazione della privacy.
10. Il presente regolamento si applica anche per le attività esterne all’edificio scolastico.
REGOLAMENTO RELATIVO ALL’USO DEI CELLULARI E ALTRI DISPOSITIVI
1.L’uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici e di intrattenimento (walkman, mp3, ipod, ipad, notebook, fotocamera, videocamera, ecc.) senza regolare autorizzazione da parte del docente rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente stesso.
Pertanto, il loro uso è normalmente vietato durante le attività didattiche e in tutti i locali della scuola, nel rispetto di quanto sancito dal DPR n. 249/1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti). La violazione di tale divieto configura un’infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni.
2.Gli studenti che hanno con sé i predetti dispositivi devono tenerli spenti e opportunamente custoditi e depositati nelle borse, zaini, tasche, mai sul banco né tra le mani.
3.Il divieto di cui all’art. 1 si estende anche a tutto il personale della scuola (docenti e personale ATA). Per i docenti il divieto è limitato alle ore di lezione e/o di laboratorio a diretto contatto con gli studenti e ne viene comunque consentito l’uso al di fuori delle classi.
4.Per tutti (studenti, docenti e personale ATA) è consentito l’uso del cellulare e degli altri dispositivi sopra menzionati unicamente durante la pausa nel rispetto della tutela dei dati personali e del decoro personale ed altrui.
5.Durante le ore di lezione eventuali gravi ed urgenti esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie potranno essere soddisfatte ricorrendo ai telefoni fissi della Scuola; in alternativa, il docente potrà concedere l’autorizzazione all’uso del cellulare, previa richiesta formale da parte dello studente.
6.Durante le verifiche scritte (compiti in classe, simulazioni di prove di maturità, test, ecc..) i cellulari e gli altri dispositivi indicati all’art. 1 verranno consegnati al docente e restituiti al termine delle stesse. Nel caso in cui lo studente sia sorpreso ad utilizzare il cellulare o un qualsiasi altro dispositivo durante una verifica, la stessa sarà ritirata e valutata gravemente insufficiente (attribuzione del punteggio minimo previsto per quella prova )e non dovranno essere previste prove di recupero.
7.All’interno di tutti i locali della scuola, nelle sedi utilizzate per l’attività didattica come palestre e campi di gioco e durante le uscite didattiche e le gite di classe, sono vietate riprese di ambienti e persone, salvo in caso di esplicita autorizzazione del docente responsabile.
8.Il docente, previa richiesta formale e motivata da parte dell’alunno e/o della famiglia, può autorizzare l’utilizzo delle apparecchiature con motivazione scritta e definendone le modalità d’uso.
9.Il Consiglio d’Istituto fa appello alla collaborazione delle famiglie.
Normativa di riferimento
C.M. n° 362/1998
D.P.R. n° 249/1998
Direttiva Ministeriale 15.03.2007
Il Consiglio di Classe deciderà, nei vari casi, ulteriori provvedimenti sia per la valutazione della condotta che per eventuali sospensioni.
Nel caso di riprese, fotografie o registrazioni non autorizzate e diffuse su qualsiasi mezzo di comunicazione si potrà procedere all’adozione di specifici provvedimenti disciplinari e alla denuncia agli organi di Polizia.
Le sanzioni disciplinari sono insindacabili
PER I DOCENTI che utilizzano il laboratorio a qualsiasi titolo
Ogni danneggiamento va immediatamente annotato e segnalato al responsabile del laboratorio.
PER GLI ALUNNI
Il responsabile così individuato sarà tenuto al risarcimento del danno.
Informativa Trattamento Dati personali
Questa informativa è resa ai sensi dell’art. 14 del Regolamento 679/2016 (GDPR) rivolta agli studenti e alle famiglie.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
Titolare del trattamento è il soggetto nei cui confronti l’interessato può esercitare i suoi diritti e cui sono imputabili le scelte di fondo sulle finalità e modalità del trattamento: Fondazione Urban Lab Genoa International School (F.U.L.G.I.S.), Via Bertani n.6 – 16125 Genova – tel. +39010816704, fax +390108391360 mail [email protected]
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Responsabile per la protezione dei dati personali è Liguria Digitale S.p.A. Parco Scientifico e Tecnologico di Genova – Via Melen 77, 16152 Genova, a cui è possibile fare riferimento per avere informazioni rispetto al trattamento dei propri dati personali e al rispetto della propria privacy, come indicato all’interno del Regolamento europeo nei Diritti dell’interessato, ai seguenti recapiti:
Centralino: +39 01065451 – e-mail: [email protected] – posta certificata (PEC): [email protected]
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Le finalità del trattamento sono le seguenti:
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La liceità del trattamento è costituita dall’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (come espresso all’articolo 6 comma 1 punto e del GDPR).
Normativa vigente:
R.D.n.653/1925, D. lgs. n.297/994, D.P.R. n.275/1999, L. n.104/92, L. n.53/2003, D. lgs. n.196/2003 e Regolamento Europeo n.679/2016, D.M. n.305/2006, D.lgs n. 76/2005, D.lgs.77/2005, D.lgs. n. 226/2005, D.lgs. n.82/2005, D.P.C.M. n.185/2006 fatto salvo quanto disposto dal D. lgs. n.66/2017, L. n.170/2010, D.M. n. 5669/2011, D.P.R. n.80/2013, D.lgs. n.33/2013, L. n.107/2015, L.119/2017 e relativi decreti applicativi e tutta la normativa richiamata e collegata alle citate disposizioni.
Per quanto concerne la pubblicazioni di video/foto/riprese attraverso siti istituzionali e social network (pagina ufficiale Facebook), la base giuridica è il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità
CATEGORIA DI DATI PERSONALI
Le Categorie di dati personali coinvolte nel procedimento sono:
DESTINATARI
I seguenti soggetti riceveranno i dati personali in qualità di destinatari (art. 4 punto 9)):
ULTERIORI INFORMAZIONI FORNITE AGLI INTERESSATI
Ulteriori informazioni fornite all’interessato (riferimento comma 2, articolo 13 del Regolamento 679/2016)
L’evacuazione deve essere fatta in modo ordinato, seguendo sia le indicazioni scritte fornite dalle planimetrie poste in ciascuna aula, sia quelle suggerite dai componenti della squadra di emergenza, ricordarsi che in questo caso è necessario evitare nel modo più assoluto di far insorgere panico.
Le scale utilizzate sono indicate chiaramente dalla segnaletica posta nelle aree di pertinenza; anche i percorsi preferenziali che si sviluppano in piano sono suggeriti dalle planimetrie affisse nelle classi e nelle aree di transito.
E’ bene ricordare che la prima operazione in caso di sospetto di incendio, è quella di avvisare il responsabile della sicurezza.
Solo dopo aver fatto questo, se si è in condizione di poter operare in sicurezza e si dispone dell’occorrente per un primo intervento , nell’attesa dell’arrivo della squadra di emergenza si potrà tentare una prima azione di spegnimento volta a limitare le conseguenze dell’evento.
Ricordare sempre che è comunque vietato, perché estremamente pericoloso, l’utilizzo di acqua e di estintori a base acquosa su quadri elettrici, impianti elettrici e comunque su apparecchiature elettriche e/o elettroniche sotto tensione.
Nel caso che i locali siano invasi da fumo, proteggersi il naso e la bocca con un fazzoletto, possibilmente bagnato.
Poiché il fumo e la maggior parte dei prodotti della combustione sono più leggeri dell’aria, in caso di necessità camminare chini ed eventualmente strisciare rasoterra avendo cura che il naso e la bocca non siano interessati da prodotti derivanti dalla combustione.
Dovendo attraversare o avvicinarsi alle fiamme, se possibile, provvedere a bagnare abbondantemente i propri abiti; ricordarsi che tessuti in fibra sintetica (nylon o similari) sono facili prede del fuoco.
Trattandosi di insediamento pluripiano, abbandonato il piano interessato dall’emergenza e raggiunto il piano sottostante o soprastante ( a seconda di come indicato)ci si trova già in luogo di ragionevole sicurezza. Il successivo percorso verso le uscite può essere effettuato in condizioni di calma evitando pericolosi addensamenti sulle vie di esodo.
Raggiunto il luogo aperto al fine di facilitare un controllo dei presenti non allontanarsi.
Per nessun motivo il personale che al segnale di esodo dovesse trovarsi lontano dal posto di lavoro usuale, deve tentare di ritornare nella propria classe assumendo un senso di marcia contrario a quello dell’evacuazione.
Per meglio chiarire il contenuto del presente documento, per una migliore organizzazione generale e per facilitare l’evacuazione, in appendice sono state riprodotte le planimetrie esposte ai piani indicanti i percorsi preferenziali.
Durante l’esodo cureranno di evitare in modo più assoluto l’insorgenza del panico, dovranno astenersi da are e da correre, di mostrare concitazione, impartendo inoltre disposizioni chiare e precise (evacuazione attraverso una o due scale, necessità di raggiungere l’esterno o meno, ecc.)
EVACUAZIONE (sequenza classi per ogni piano)
Per permettere una evacuazione ordinata e veloce delle classi dall’istituto , è stato predisposto un piano con l’indicazione della sequenza classi per ciascun piano, impedendo in questo modo un sovraffollamento dei corridoi ed un pericoloso “ingorgo” davanti ai portoni di uscita.
Ogni classe in questo modo uscirà in fila indiana con passo veloce (senza correre) senza creare inutili intasamenti.
EVACUAZIONE DEL QUARTO PIANO
Secondi aula 401
Quarti aula 403
EVACUAZIONE DEL TERZO PIANO
ala sud ala nord
Terzi aula 305 e aula 312
Quarti aula 304 e aula 313
Quinti aula 303
Sesti aula 302
Settimi aula 301
EVACUAZIONE DEL SECONDO PIANO
ala nord a seguire ala sud
Terzi aula 208 (sala Insegnanti)
EVACUAZIONE DEL PRIMO PIANO
ala sud ala nord
Terzi aula 104 e aula 109
Quarti aula 103 e aula 110
Quinti aula 111
Sesti aula 112
EVACUAZIONE DEL PIANO TERRA
ala sud ala nord
Primi ad uscire aula 007 e aula 011 Secondi aula 008 e aula 010 Terzi aula 006 e aula 009
Quarti aula 005
Quinti aula 004
Sesti aula 003
EVACUAZIONE DELLA PALESTRA
Primi ad uscire Locale palestra
Secondi aula 901
Terzi aula 902
Quarti aula 903
EVACUAZIONE DISABILI
I componenti della squadra per la gestione delle emergenze devono conoscere le postazioni occupate da studenti o personale disabile non deambulanti, e facendosi aiutare eventualmente da persone di loro fiducia, provvederanno al loro allontanamento.